730 precompilato, le ultime indicazioni Sogei

 La Fnomceo le aveva annunciate e sono arrivate. Il portale Sogei pubblica le frequently asked question che danno la voce del Governo su ciò che il medico e il dentista devono fare per spedire al Ministero dell'Economia i dati delle prestazioni rese, affinché l'Agenzia delle entrate precompili i modelli 730 con le detrazioni per le spese mediche. Tutto ciò avviene mentre sta per scadere il termine del 9 febbraio per l'invio delle fatture relative al 2015 previsto dal Decreto Mef 31 luglio 2016.

 
Soggetti obbligati- Farmacie, strutture accreditate, iscritti all'albo medici e/o odontoiatri. Tra questi ultimi, i professionisti senza partita Iva che svolgono prestazioni occasionali potranno iscriversi al sistema Ts nel 2017. Le società (Srl in genere), devono inviare i dati 2015 se accreditate con il Servizio sanitario nazionale; dal 2016 sono tenute all'invio tutte le società autorizzate all'erogazione di servizi sanitari. Negli studi associati, per chiarimento Fnomceo dopo colloqui con Sogei, tutti i medici devono inviare le fatture già dal 2015, ma possono optare per l'invio da parte del medico rappresentante per conto dello studio, indicando la partita Iva dello studio. Se il medico nomina un intermediario commercialista questi, ai fini dell'abilitazione alla trasmissione, non deve inviare alcuna comunicazione con posta certificata alla Ragioneria Generale dello Stato: è il Sistema Ts inserirne in automatico le credenziali quando dà l'ok alla richiesta di delega.
 
Che cosa spedire - Non vanno trasmesse tutte le fatture prodotte nel 2015 ma solo le fatture i cui importi sono stati onorati nel 2015, si escludono quelle pagate a gennaio, si includono quelle 2014 onorate l'anno dopo. Per i dati 2016, quando ogni volta si dovrà chiedere l'ok o meno alla trasmissione, se il paziente dice no il medico o la struttura erogatrice della prestazione non potranno chiedere di firmare dichiarazioni ma dovranno solo annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase: 
"Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'art. 3 del D.M. 31 luglio 2015".
 
I certificati e l'Iva - Le spese relative a perizie medico legali e certificati per la patente di guida, di idoneità fisica e psicofisica, di invalidità con adempimenti relativi, di buona salute, o volti a ottenere benefici previdenziali o attestanti l'impossibilità di partecipare ad un concorso o a testimoniare in tribunale per motivi di salute vanno anch'esse comunicate al Sistema Ts con il codice "SR", a prescindere dall'applicazione dell'Iva. Invece, "ivate" o meno, il medico competente non deve inviare le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.
 
Quesiti insoluti - Resta senza risposta il "come fare" se non coincidono i dati di Agenzia delle entrate ed Anagrafe. Esempio: un medico laziale non riesce ad inserire una fattura nel sistema Ts perché secondo il codice fiscale del paziente -riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate - non coincide con il cognome che l'Agenzia ha in archivio. Il paziente non riesce a ottenere la correzione dell'errore dall'Asl, e la fattura difficilmente sarà accettata entro il 9 febbraio. Per Sogei, "in caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati".
Il medico rischia? In teoria, quest'anno è sperimentale, anche se seguendo la lettera della Finanziaria restano i 100 euro di sanzione per ogni ritardo di oltre 5 giorni nella comunicazione o per dati inseriti scorrettamente a beneficio del cliente.
 
Mauro Miserendino
Fonte:doctornews33
 

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